Il Tribunale di Reggio Emilia: un atto amministrativo non può limitare la libertà personale di movimento, è contrario alla Costituzione un obbligo generalizzato a restare nella propria abitazione
ROMA – Nel pieno della prima ondata della pandemia, a dispetto dei rigidi divieti governativi, un uomo e una donna di Correggio (Reggio Emilia) escono di casa. E’ il 13 marzo del 2020. E quando i Carabinieri li fermano, i due presentano una autocertificazione fasulla. C’è scritto che sono usciti perché la donna deve fare delle analisi e vuole essere accompagnata, ma non è così.
I Carabinieri accertano che la donna non ha fatto tappa in ospedale, quel giorno, come ha giurato ai militari. A quel punto la coppia viene denunciata e finisce sotto processo. Pochi giorni fa, a gennaio del 2021, il Tribunale di Reggio Emilia li ha assolti entrambi “perché il fatto non costituisce reato”.
Non solo. Il giudice di Reggio Emilia sancisce anche l’illegittimità del DPCM dell’8 marzo del 2020 che autorizzava le persone a uscire di casa solo “per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute”. Ne scrive oggi il sito Cassazione.net.
Spiega il giudice di Reggio Emilia che il DPCM non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria. L’obbligo di permanenza domiciliare è – viceversa – una sazione penale che può essere decisa dal magistrato per singole persone “per alcuni reati, e soltanto all’esito del giudizio”. continua a leggere



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