
24 maggio 2026
| Le nuove linee guida per il triage in pronto soccorso prevedono una nuova codifica a colori e numerici per prioritizzare l’accesso ai pazienti. Ecco una panoramica dei nuovi codici: |
| Nuovi Codici | Vecchi Codici | Tipo Urgenza | Descrizione | Accesso |
|---|---|---|---|---|
| Codice 1 | Codice Rosso | Emergenza critica | Interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali. | Accesso immediato. |
| Codice 2 | Codice Arancione | Urgenza acuta | Rischio di compromissione delle funzioni vitali. | Accesso entro 15 minuti |
| Codice 3 | Codice Giallo | Urgenza differibile | Condizione stabile senza rischio evolutivo, ma con sofferenza. | Accesso entro 60 minuti |
| Codice 4 | Codice Verde | Urgenza minore | Condizione stabile senza rischio evolutivo, richiede prestazioni diagnostiche e terapeutiche semplici. | Accesso entro 120 minuti |
| Codice 5 | Codice blu | Non urgenza | Problema non urgente o di minima rilevanza clinica. | Accesso entro 240 minuti. |
Le vittime del lavoro nel 20..-:- 2013
Infortuni & Morti sul Lavoro – Tutto nella tabella qui sotto
21 maggio 2026
| Sicurezza sul lavoro, formazione obbligatoria per i datori di lavoro: cosa cambia dal 24 maggio 2026 |
| articolo di Federica Battiato: https://www.informazionefiscale.it/formazione-sicurezza-datori-lavoro-novita |
| Sicurezza sul lavoro: dal 24 maggio 2026 sarà definitivamente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni. L’obbligo di formazione per i datori di lavoro seguirà nuove regole |
Sicurezza sul lavoro: obbligatoria la formazione per i datori di lavoro.
A prevederlo è l’Accordo Stato-Regioni 59/2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 24 maggio 2025.
Dopo un anno di transizione, le nuove regole diventeranno pienamente operative dal 24 maggio di quest’anno.
Da questa data, scatterà l’obbligo di erogare la formazione erogata esclusivamente secondo i criteri introdotti dal nuovo Accordo, comprese le disposizioni specifiche per i datori di lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Accordo-Stato Regioni: dal 24 maggio 2026 cambia l’obbligo di formazione per i datori di lavoro – La formazione sulla sicurezza destinata al datore di lavoro era stata precedentemente trattata dalla legge 215/2021, ma l’Accordo Stato-Regioni 2025 la definisce in maniera definitiva.
Il nuovo accordo, pienamente in vigore dal 24 maggio 2026 dopo un anno di transizione, conferma la necessità di frequentare un corso di formazione obbligatorio. A cambiare non è la natura dell’obbligo, già previsto dalla normativa, ma i criteri stabiliti dal nuovo provvedimento, che ridefinisce contenuti, durata e modalità dei corsi. La formazione dovrà inoltre essere completata entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, quindi entro maggio 2027.
L’obiettivo è l’acquisizione di competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo, la comprensione delle responsabilità previste dalla normativa e una maggiore conoscenza del sistema istituzionale di prevenzione e degli organi di vigilanza.
Il corso dovrà fornire, inoltre, strumenti pratici per organizzare il sistema aziendale di prevenzione e protezione, con particolare attenzione anche alla comunicazione interna, considerata essenziale per una più solida cultura della sicurezza.
Corso di minimo 16 ore per i datori di lavoro – Il corso per i datori di lavoro dovrà avere una durata minima di 16 ore e dovrà essere suddiviso in due moduli:
- Giuridico-normativo, per approfondire tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e le responsabilità penali, civili e amministrative del datore di lavoro;
- Organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro (SSL), per gestire il sistema di prevenzione e protezione aziendale, garantendo un ambiente di lavoro sicuro.
È previsto inoltre un modulo aggiuntivo per i datori di lavoro che operano come imprese affidatarie all’interno di cantieri temporanei o mobili.
Il “Modulo aggiuntivo Cantieri”, della durata minima di 6 ore, sarà finalizzato all’acquisizione di una formazione specifica nella gestione della sicurezza nei cantieri.
Accordo Stato-Regioni 2025: percorso per i datori di lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione – Per i datori che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP), è previsto un percorso formativo specifico che si aggiunge al corso base di 16 ore.
Questo corso va effettuato dopo aver completato quello base, in modo da acquisire una preparazione completa.
Il corso sarà composto da:
- un modulo tecnico e operativo riguardo la gestione dei rischi, con un’esercitazione pratica su come redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo modulo è comune a tutti i settori e ha una durata minima di 8 ore;
- moduli integrativi per settore specifico, in base al settore in cui opera l’azienda e al codice ATECO.
Moduli tecnici-integrativi
| Modulo | Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria | Durata |
|---|---|---|
| Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia | A 01-02 – Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia | 16 ore |
| Modulo integrativo 2: Pesca | A 03 – Pesca | 12 ore |
| Modulo integrativo 3: Costruzioni | F- Costruzioni | 16 ore |
| Modulo integrativo 4: Chimico – Petrolchimico | C- Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici) | 16 ore |
Formazione in presenza e online, colloquio o test finale per i datori di lavoro – I corsi di formazione e di aggiornamento per i datori di lavoro possono essere frequentati in presenza, in video conferenza sincrona o in modalità e-learning. Per i datori di lavoro RSPP la modalità e-learning è consentita soltanto per i corsi di aggiornamento.
Al termine del corso è prevista una valutazione tramite colloquio o test.
Il colloquio è individuale e finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso. Il test prevede, invece, un minimo di 30 domande con almeno 3 risposte alternative. Per i corsi di aggiornamento il test prevede un minimo di 10 domande. In entrambi i casi l’esito positivo è dato dal 70% delle risposte correte.
Sicurezza sul lavoro: formazione obbligatoria e scadenze definite – La formazione dovrà essere completata entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni. Si precisa che i corsi erogati in precedenza e conformi a questo sono considerati validi.
I datori che hanno svolto una formazione come dirigenti, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2011, sono esonerati dalla partecipazione.
L’Accordo stabilisce in aggiunta la necessità di frequentare un corso di aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore. Nel caso in cui la formazione sia stata svolta prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo, l’aggiornamento va fatto entro 5 anni dalla data di fine corso riportata sull’attestato.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce un sistema più strutturato e continuo di formazione sulla sicurezza sul lavoro, rafforzando gli obblighi anche per i datori di lavoro. L’obiettivo è garantire una gestione più consapevole della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
01 maggio 2026
| Le ispezioni nelle aziende in Lombardia: nel 68% dei controlli sono emerse irregolarità |
| Lavoro nero, salute e sicurezza non sempre garantite, minori sfruttati. Maglia nera all’industria: il 71,5% delle verifiche ha accertato violazioni |

Lavoro nero, violazioni in materia di salute e sicurezza, anche casi di lavoro minorile: nel 2025, il 68% delle verifiche dell’Ispettorato del lavoro hanno portato ad accertare irregolarità tra le aziende lombarde.
I numeri – Il dato è sostanzialmente invariato rispetto al 2024, anche se resta inferiore a quello nazionale che si attesta a quota 74%. Secondo il Rapporto annuale dell’attività di vigilanza, sono stati 13.726 gli accessi avviati tra impese lombarde, di cui 12.306 ispezioni e 1.420 verifiche e accertamenti. Le ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono state 7953, 239 quelle in materia di autotrasporto e 4346 le ispezioni su salute e sicurezza.

Il tasso di irregolarità riscontrato nell’ambito delle ispezioni si attesta a quota 68%, anche se la percentuale sale al 71,5% nell’industria e al 69,8% nel terziario; le irregolarità nell’agricoltura si ‘fermano’ al 65,4%, nell’edilizia al 63,1%.
I settori “a rischio” – Questi ultimi due settori, tuttavia, balzano in cima alla classifica quando si vanno a vedere le irregolarità nell’ambito dell’autotrasporto: se, in generale, il settore vede una percentuale di irregolarità preoccupante, con ben il 93,7%, tra i settori produttivi più coinvolti ci sono proprio agricoltura ed edilizia, che raggiungono il 100% di irregolarità, seppur su numeri contenuti (3 ispezioni nell’autotrasporto in agricoltura, 14 nell’edilizia). Un po’ meglio va nell’ambito lavoristico (tutto ciò che attiene al diritto del lavoro), dove sono state accertate irregolarità nel 64% delle ispezioni (67,9% nel terziario, mentre l’agricoltura ha il valore più basso con il 52,8%).
Male sul fronte della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro, dove la percentuale raggiunge il 75,6%. In particolare, nell’82% delle 1.258 ispezioni nel terziario sono state trovate irregolarità; segue l’industria con l’81%, l’agricoltura col 76,2%, e l’edilizia con il 67,4%.
Principali tipologie di violazioni – Quali sono le principali tipologie di violazioni riscontrate? Su 14.204 lavoratori tutelati (di cui la maggior parte, 9907, nel terziario), 1.498 erano lavoratori in nero. In 5.176 si parla di persone esposte a fenomeni interpositori (la fornitura di manodopera in cui un intermediario assume formalmente lavoratori, ma questi prestano servizio sotto la direzione di un altro imprenditore), 109 al caporalato o sfruttamento lavorativo; 216, inoltre, i lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno. In 436 casi, si sono registrate violazioni sull’orario di lavoro (306 casi nell’industria, 119 nel terziario). Ben 7.088 le violazioni delle norme su salute e sicurezza, 1.461 quelle amministrative, 992 quelle penali. Resta il tema del lavoro minorile, con 11 minorenni trovati a lavorare. Le lavoratrici sono quelle più esposte ai fenomeni interpositori (3.009); 4 le minorenni al lavoro.
| Infortuni sul lavoro, cosa cambia con la legge 198/2025 |
| Infortuni sul lavoro, cosa cambia con la legge 198/2025 |
In Italia si continua a morire di lavoro. Numeri tragici descrivono un’emergenza strutturale di sicurezza sul lavoro in cui la prevenzione risulta ancora insufficiente e il rischio viene spesso intercettato solo dopo l’evento. In questo contesto assume un ruolo centrale la valutazione reale dei rischi, la tracciabilità delle esposizioni e la coerenza tra organizzazione aziendale, formazione e misure di protezione, soprattutto nei settori a maggiore esposizione. È in questo scenario che si inserisce il dl 159/2025, convertito nella legge 198/2025, che rafforza in modo significativo il sistema di vigilanza e controllo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento non sostituisce il D.Lgs. 81/2008, che resta il pilastro normativo, ma ne rafforza l’applicazione, incidendo direttamente sull’organizzazione delle imprese e sulla responsabilità dei datori di lavoro e delle figure apicali.
Le novità della Legge 198/2025 – Ma cosa cambia davvero con la Legge 198/2025? “Con le nuove disposizioni la sicurezza sul lavoro esce dalla logica del mero adempimento formale. Documentazione, formazione e assetto organizzativo diventano elementi concretamente verificabili, anche in sede ispettiva. Cresce il peso dei Sistemi di gestione della sicurezza, della tracciabilità delle responsabilità e della coerenza tra il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), formazione dei lavoratori e organizzazione aziendale“, spiegano da Gruppo Ecosafety, che affianca imprese pubbliche e private nella costruzione e nel mantenimento di sistemi di sicurezza coerenti con il D.Lgs. 81/2008 e con le nuove disposizioni introdotte dal dl 159/2025, intervenendo su valutazione dei rischi, organizzazione della prevenzione, formazione delle figure coinvolte e monitoraggio continuo dei sistemi di gestione, per garantire efficacia e coerenza nel tempo.
“Il messaggio che arriva dal legislatore è chiaro: oggi la sicurezza va dimostrata nei fatti, non solo dichiarata nei documenti“, afferma Fulvio Basili, presidente del Consiglio di amministrazione di Gruppo Ecosafety. “Il D.Lgs. 81/2008 resta il riferimento fondamentale, ma con la Legge 198/2025 aumenta in modo significativo l’attenzione su come le aziende gestiscono realmente la prevenzione, i rischi e la formazione del personale. Non basta più ‘avere’ un Dvr: serve un sistema che funzioni ogni giorno”, continua Basili. Secondo Basili, il rafforzamento dei controlli impone un cambio di approccio: “Senza un modello organizzativo strutturato, il rischio non è solo sanzionatorio, ma riguarda la continuità dell’attività d’impresa, la tutela del datore di lavoro e delle figure apicali, oltre naturalmente alla salute dei lavoratori“.

