La relatrice 5Stelle Ascari ha proposto un emendamento che recepisce i testi presentati la scorsa settimana da Boldrini e Forza Italia. L’esito del voto è stato accolto in aula da un applauso. Introdotto anche il reato di “sfregio del volto”. Salvini propone un “telefono rosso” antiviolenza. Le deputate dem: “Esiste già. Fa propaganda”
ROMA – A sei giorni di distanza dallo scontro in aula, con le deputate di Forza Italia e Pd che occupavano i banchi per protesta, l’intesa sul revenge porn è stata trovata. Il reato viene introdotto nel codice rosso sulla violenza contro le donne con un emendamento che ha avuto un consenso unanime. In aula alla Camera 461 voti a favore e nessun contrario. Il risultato è stato accolto da un applauso, con i deputati Fi e Pd tutti in piedi a battere le mani. E l’intero provvedimento marcia spedito verso il sì della Camera, per poi passare all’esame del Senato. Con 384 voti favorevoli e solo 2 contrari è passato anche l’articolo 7, che introduce il nuovo reato dello sfregio del volto (la pena va dagli otto ai quattordici anni). continua a leggere
Camera:
- Votanti: 461
- Favorevoli: 461
- Contrari: 0
Senato:
- Votanti: 386
- Favorevoli: 384
- Contrari: 2
Revenge porn, ecco cosa prevede il reato: carcere da uno a 6 anni, multe fino a 15 mila euro
articolo: https://www.repubblica.it/politica/2019/04/02/news/revenge_porn_scheda_carcere_multe-223109578/
Carcere fino a 6 anni – Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15 mila euro.
Punita anche la diffusione – La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.
Il ruolo dei social – Previste aggravanti se il reato è commesso dal partner o da un ex con diffusione via social: la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Tutele particolari per donne incinte e disabili – La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Nei casi più gravi procedura d’ufficio – Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Nei casi più gravi si procede tuttavia d’ufficio.










