E’ ben gradito un’applauso!!! Grazie
06 ottobre 2026
| Nuovo San Siro, il Tar boccia tutti i ricorsi contro la vendita del vecchio Meazza a Inter e Milan. Ora cosa succede? |
| I ricorrenti, residenti e associazioni, potranno impugnare la decisione al Consiglio di Stato. Ma intanto il Comune di Milano e i due club incassano una vittoria che potrebbe aprire la strada al progetto firmato dalle archistar Foster e Manica per la nuova casa rossoneroazzurra |

Milano, 6 ottobre 2026 – Quattro ricorsi inammissibili e uno respinto. Si è chiusa così al Tar la partita giocata dai cittadini contrari all’abbattimento dello stadio San Siro e alla costruzione del nuovo impianto che ospiterà nel futuro prossimo le partite casalinghe di Inter e Milan.
Ora bisogna capire se i ricorrenti decideranno di fermarsi o se impugneranno le decisioni in Consiglio di Stato. I giudici non sono neppure entrati nel merito, perché si sono fermati all’eccezione di inammissibilità dei ricorsi, accogliendo le ragioni di Palazzo Marino e società

In ogni caso, il verdetto sembra eliminare definitivamente l’ultima pesante spada di Damocle sulla futura casa rossonerazzurra. I lavori dovrebbero partire nella seconda metà del 2027 per terminare nel 2031, così da presentare il nuovo San Siro in tempo per gli Europei di calcio del 2032. Tra un mese sarà presentato il progetto firmato dalle archistar Norman Foster e David Manica.
Inammissibili – Stando a quanto si legge in quattro sentenze su cinque, relative a istanze presentate da residenti e associazioni come “Gruppo Verde Milan San Siro” e “Comitato Sì Meazza” tra il 2022 e il 2025, i giudici si sono concentrati sul lunghissimo iter che ha portato alla vendita ai due club del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, “qualificato, nell’ambito del vigente piano di governo del territorio, quale grande funzione urbana San Siro. Fatta questa premessa, il Tribunale ha ritenuto pertinenti le eccezioni di inammissibilità avanzate dalle difese del Comune e delle società Inter e Milan. In particolare, è stata contestata “l’indeterminatezza e mutevolezza soggettiva dei ricorrenti“, considerato che tra ricorsi originari e per motivi aggiunti è cambiato l’elenco delle persone coinvolte.
La motivazione – Secondo il collegio presieduto da Stefano Mielli, “tanto l’indeterminatezza quanto la mutevolezza dei ricorrenti rappresentano un ostacolo anche per la verifica dei presupposti del ricorso collettivo, qual è quello azionato, rispetto al quale si impone invece, per costante orientamento della giurisprudenza, un accertamento rigoroso dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali implicate e dell’assenza tra le parti di un conflitto d’interessi, anche solo potenziale“.
Fuori dal legalese: se non si conosce con esattezza il numero e l’identità delle parti in corso, si fatica anche a valutarne i singoli interessi sulla decisione da prendere. Da qui la conclusione: “La censurata variabilità come pure l’incertezza e indeterminatezza soggettiva non costituiscono un mero difetto formale, ma si prestano ad alterare il corretto funzionamento del processo, risolvendosi pertanto in una forma di abuso di processo“.
Il ricorso – Se i verdetti sui ricorsi di cittadini e comitati sono stati respinti sul nascere, senza neppure entrare nel merito della questione, quello presentato dal consigliere comunale del gruppo Misto Enrico Fedrighini è stato analizzato punto per punto e respinto.
In questo caso, l’esponente dell’aula di Palazzo Marino ha impugnato solo la delibera finale del Consiglio che ha dato il via libera alla compravendita, la convocazione delle commissioni consiliari, un sub-emendamento presentato nel corso della discussione e la comunicazione della presidente del Consiglio Elena Buscemi che nella seduta del 29 settembre 2025 dichiarò decaduti tutti gli emendamenti non ancora esaminati.

Il conflitto interno – In via preliminare, il Tar ha sottolineato come, “in base al consolidato orientamento della giurisprudenza, i consiglieri comunali non siano legittimati, in linea di principio, in questa veste, ad agire contro l’amministrazione di appartenenza, in quanto il giudizio amministrativo non può avere ad oggetto, di regola, controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, essendo al contrario diretto a risolvere controversie intersoggettive“.
E ancora: ai consiglieri è “preclusa l’impugnazione delle deliberazioni con le quali essi siano semplicemente in disaccordo”. In caso contrario, ragionano i giudici, si paleserebbe il rischio di “trasporre e procrastinare nelle sedi di giustizia la competizione che li ha visti in minoranza“.
Le regole rispettate – Per il resto, i giudici hanno ritenuto “del tutto indimostrata sia la dedotta violazione delle norme regolamentari sia, di conseguenza, la prospettata preclusione nei confronti dell’esponente dell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 5 del Regolamento delle commissioni consiliari, e quindi la censura di sviamento”. Termini tecnici che vanno tradotti così: tutte le regole procedurali sono state rispettate, almeno secondo il Tribunale amministrativo.

