E’ ben gradito un’applauso!!! Grazie
06 maggio 2026
| Diritti tv, Sky chiede danni per 1,9 miliardi a TIM e DAZN per il “cartello” sul calcio |
| Lo scorso gennaio l’Antitrust ha confermato una «grave intesa restrittiva della concorrenza» nel mercato telco e pay tv per il ciclo 2021-2024 dei diritti della Serie A. |

In seguito al pronunciamento dell’Antitrust dello scorso gennaio in cui ha confermato una «grave intesa restrittiva della concorrenza» nel mercato telco e pay tv da parte di Tim e DAZN e durata un anno e sette mesi, scatta l’ora dei risarcimenti. Nel dettaglio, Sky ha chiesto 1,9 miliardi di euro alle due società. A prendere una decisione sarà, secondo quanto riportato dall’ANSA, il Tribunale di Milano.
Il lungo procedimento, che fa riferimento al memorandum sottoscritto nel 2021 in vista della gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio per l’assegnazione dei diritti televisivi, si era chiuso con un primo pronunciamento nel 2023, a cui erano seguiti i ricorsi al Tar della Lombardia nel 2024 e poi al Consiglio di Stato nel 2025 fino ad arrivare a gennaio, dopo una nuova istruttoria dell’Antitrust alla rideterminazione delle sanzioni, 3,6 milioni per DAZN e 760.776 euro per Tim.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la piattaforma di sport in streaming (titolare dei diritti televisivi del massimo campionato italiano di calcio fino al 2029), la multa era passata da 7.240.250,84 euro a 3.673.716,63 euro, mentre nei confronti della compagnia telefonica era stato confermato l’importo pari a 760.776,82 euro. La sentenza del Consiglio di Stato aveva confermato l’impianto accusatorio dell’Autorità, ma aveva accolto parte delle argomentazioni di DAZN sulle modalità di calcolo della multa. Alla luce della decisione del giudice, l’Antitrust ha dunque ricalcolato la sanzione.
Il Consiglio di Stato, in particolare, aveva infatti confermato la legittimità dell’accertamento, da parte dell’Autorità, dell’intesa restrittiva della concorrenza e aveva confermato la sentenza del Tar in merito alla necessità che l’Autorità rideterminasse la durata dell’infrazione. Infine, aveva accolto il ricorso di DAZN Media, affermando l’assenza di elementi comprovanti l’imputabilità alla stessa dell’intesa ed escludendo, quindi, la responsabilità di DAZN Media nel compiere l’illecito.

