Articolo 62 delle norme federali
Articolo 62 delle norme federali: ecco la regola che stabilisce la possibilità di bloccare la partita anche in caso di cori razzisti da parte dei tifosi. La legge sportiva prevede questo: ”il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara”. Inoltre,secondo il comma 7 ”il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria che hanno causato il provvedimento”. continua a leggere

