Lega Nazionale Professionisti Serie A


COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 31 ottobre 2017

SOCIETA’ – Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata  sostenitori delle Società Atalanta e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa inordine al comportamento dei loro sostenitori.

  • Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, intonato cori denigratori di matrice territoriale pur non rivolti direttamente alla tifoseria della squadra avversaria.
  • Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato ripetutamente fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

un pò di tutto e di più……. spaziando dalla cronaca alla cultura e alla tecnologia ecc.

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