Paolo Vanoli Torino – (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
Momenti di tensione allo Stadio Olimpico Grande Torinodurante la sfida tra i granata e il Venezia, valida per la 35ª giornata di Serie A.Al minuto 75, quando il Torino era ancora sotto di un gol, l’allenatore Paolo Vanoli ha accusato un piccolo malore a bordo campo.
ATTIMI DI TENSIONE – Paura per Paolo Vanoli, il tecnico si è accasciato a terra, costringendo lo staff medico del club a un rapido intervento. Fortunatamente, dopo pochi minuti, le sue condizioni sono apparse stabili: Vanoli si è rialzato con l’aiuto dei sanitari e ha rassicurato tutti con un gesto distensivo e sorridente. La scena che ha commosso tifosi e addetti ai lavori è arrivata poco dopo: l’abbraccio con Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, testimone della vicenda. Un gesto spontaneo e sincero, che ha regalato un momento di grande sportività e umanità in un contesto agonistico spesso teso.
Dopo la ripresa del gioco, il gol del Torino! – BUONA NOTIZIA – Curiosamente, pochi minuti dopo l’accaduto, il Torino ha trovato il gol del pareggio grazie a un rigore trasformato da Nikola Vlasic al 77′, riaccendendo le speranze dei granata. L’episodio sembra aver dato una scossa alla squadra, che fino a quel momento faticava a imporsi sul piano del gioco. Vanoli, ex tecnico del Venezia, guiderà il Torino nel prossimo match contro l’Inter, attualmente previsto dopo la gara dei nerazzurri contro il Verona in programma sabato. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione, ma il club monitorerà la situazione con attenzione.
Il New York Times dedica un lungo articolo all’Inter, definita una “splendida squadra sottovalutata”. Dumfries l’emblema dei nerazzurri
Il New York Times dedica un lungo articolo all’Inter, definita una “splendida squadra sottovalutata”. E per esaltare i nerazzurri, l’autorevole quotidiano usa Denzel Dumfries come paradigma.
DUMFRIES “INCARNA LO SPLENDORE DEL’INTER” – “Denzel Dumfries aveva un sogno. Ma quando, a 17 anni, lo condivise con i compagni delle giovanili dello Sparta Rotterdam, le loro risate sembravano destinate a spegnerlo.
«Disse a tutto lo spogliatoio che un giorno avrebbe giocato per la nazionale olandese», ricorda Dolf Roks, allora responsabile del settore giovanile dello Sparta. «Ma ai tempi non lo vedevamo possibile. Tutti ci mettemmo a ridere.»
Eppure Dumfries non ha mai mollato. Dodici anni dopo, eccolo sfrecciare sulla fascia con la solita spinta. Lì, in quel movimento, c’è tutta la sua determinazione.
Oggi vanta 63 presenze con la maglia dell’Olanda, ma è nella notte di mercoledì che è davvero diventato grande sul palcoscenico più importante del calcio per club: un assist e due gol con la maglia dell’Inter, in semifinale di Champions League.
Una volta liquidato come un giocatore curioso, quasi una scommessa, oggi la sua parabola è quella dell’Inter stessa: una squadra sottovalutata che torna da Barcellona con un 3-3 pesantissimo. E che, se dovesse vincere questa Champions, lo farebbe con pieno merito.
Questa semifinale doveva essere l’occasione per il Barcellona di tornare in finale dopo dieci anni. Ogni stagione in cui il Barça non vince la Coppa dei Campioni sembra durare sette anni, come i “dog years”.
Il Montjuïc, temporaneo e poco amato rifugio del Barça in attesa che il Camp Nou venga ricostruito, ha fatto registrare la sua affluenza più alta: 50.314 spettatori. Doveva essere la serata dei catalani. Ma il simbolo di Milano èIl Biscione, il grande serpente verde, presente sullo stemma dell’Inter fino al 1988. E proprio come il Biscione, l’Inter si muove silenziosa, ma letale.
ALLA PARI CON I MIGLIORI D’EUROPA – L’Inter non ha il favorito per il Pallone d’Oro (Raphinha), né due dei teenager più talentuosi del mondo (Lamine Yamal e Pau Cubarsí), ma ha tutto il resto.
Dopo appena 30 secondi, il tocco leggero e intelligente di Marcus Thuram ha mandato un messaggio chiaro: l’Inter non è venuta a fare da comparsa. Il vantaggio iniziale è stato il primo segnale di una partita in cui i nerazzurri hanno messo sul campo grinta, idee e carattere.
Nessuno li considerava protagonisti di queste semifinali, eppure l’Inter vanta la miglior difesa del torneo. Dovevano perdere al Camp Nou. Quando si sono visti rimontare da 0-2 a 2-2, tutti pensavano che sarebbero crollati. E invece, sono arrivati a un passo dal portare a casa un clamoroso 3-4.
Dumfries, appena recuperato da un infortunio muscolare, partiva titolare per la prima volta dopo otto partite. Di fronte all’attacco più esplosivo d’Europa, si pensava che Simone Inzaghi avrebbe optato per l’opzione più conservativa: Matteo Darmian. Ma ha scelto Dumfries — e ne è stato ripagato.
L’esterno olandese ha prima messo in mezzo il pallone dell’1-0 per Thuram, poi, al 20’, ha raccolto un colpo di testa di Acerbi e, con un colpo acrobatico da posizione complicata, ha insaccato alle spalle del portiere. Il suo infortunio? Superato alla grande.
«Tutta la mia famiglia ha i piedi duri», aveva detto una volta scherzando. «Vorrei avere piedi più morbidi. A volte mi sembra di essere un po’ goffo.» Ma stavolta, la sua conclusione ha mostrato tutta la potenza di un tiro carico di convinzione.
Dumfries ha costruito la sua carriera facendosi trovare libero dove nessuno lo marca. E anche dopo il pareggio del Barcellona, è stato lui a riportare avanti l’Inter: 3-2.
I SOTTOVALUTATI DI SIMONE INZAGHI – Ma Dumfries non è l’unico “non celebrato” di questa Inter. C’è Lautaro Martínez, capitano e capocannoniere della storia nerazzurra in Champions League, che ha confessato al Corriere della Sera di sentirsi “sottovalutato” dopo il settimo posto al Pallone d’Oro 2024. Contro il Barcellona non ha segnato, ed è uscito per infortunio — un problema che potrebbe tenerlo fuori al ritorno — ma il suo movimento e la sua presenza fisica hanno messo in crisi Cubarsí e Araujo, aprendo spazi per Thuram e per gli esterni.
Anche altri giocatori dell’Inter sono spesso poco considerati. Per chi non segue la Serie A, Yann Sommer è solo il solito svizzero che spunta ogni due anni ai grandi tornei. Eppure ha salvato il risultato su Yamal e Raphinha. Concedere tre gol, incluso un’autorete, e risultare comunque tra i migliori in campo non è da tutti.
Acerbi? Un gigante. Da giovane era stato comprato dal Milan per sostituire Nesta, ma dopo sei partite fu scaricato. Campione d’Europa con l’Italia nel 2021, oggi non viene nemmeno convocato in nazionale.
Darmian e Mkhitaryan, entrambi reduci da esperienze deludenti in Premier League, sono rinati con Inzaghi. L’armeno, criticato in Inghilterra per lo scarso impegno, ha corso talmente tanto che a fine partita aveva letteralmente consumato il logo Nike sulla maglia.
Erano tre i titolari dell’Inter arrivati a parametro zero: oltre a Mkhitaryan, anche Thuram eCalhanoglu.Giocatori che avrebbero potuto prendere tutti. Ma li ha presi l’Inter, una squadra che spende meno di quanto incassa da quattro stagioniconsecutive. In mezzo a giganti economici, sono la realtà più sostenibile delle semifinali.
E tutto questo senza nemmeno citare Nicolò Barella e Alessandro Bastoni,due tra i migliori del torneo, ma costantemente oscurati da nomi più mediatici come Yamal, Kvaratskhelia o Declan Rice.
A tenere insieme questo gruppo c’è Inzaghi, uno degli allenatori più brillanti d’Europa. Solo quest’anno, però, inizia a ricevere il giusto riconoscimento. La sua Inter è la squadra più riconoscibile e tatticamente unica tra le quattro semifinaliste: solidissima in difesa, creativa in attacco.
TUTTO PER IL VERSO GIUSTO – Due momenti lo raccontano perfettamente: l’azione di Acerbi, che da centrale guida un contropiede subito dopo aver subito il pareggio, e la serenità di Barella allo scadere, che si palleggia da solo nella propria area dopo un palo di Yamal.
All’80’, Inzaghi richiama Dumfries in panchina. È quasi un miracolo che riesca ancora a camminare. Ma mentre esce, i tifosi nerazzurri già cantano: “Io che amo solo te”.
Cantavano lo stesso anche due anni fa, dopo aver perso la finale. Oggi, grazie a Dumfries e ai suoi due gol, hanno l’occasione per rifarlo. Ma stavolta con un lieto fine.
Ai tempi del PSV, Dumfries disse una volta: «Se sono io il secondo miglior marcatore della squadra, allora c’è qualcosa che non va.» Eppure oggi, all’Inter, è il terzo. Forse, allora, vuol dire che tutto sta andando nel verso giusto — per lui e per questa splendida, sottovalutata squadra.
Dopo la sentenza favorevole della Fifa, il club nerazzurro ha ottenuto lo stesso risultato a Losanna nel secondo grado della battaglia legale con il club portoghese
Niente risarcimento da 30 milioni allo Sporting per il caso Joao Mario. Dopo una prima sentenza favorevole alla Fifa quasi due anni fa, l’Inter ieri ha ottenuto lo stesso risultato al Tas di Losanna, nel secondo grado della battaglia legale contro il club portoghese. I biancoverdi di Lisbona volevano rivalersi in nome di una clausola nel contratto di Joao Mario, acquistato dall’Inter nel 2016, che avrebbe obbligato i nerazzurri a versare quella somma allo Sporting in caso di una successiva cessione a un altro club portoghese.
i fatti – Dopo un anno in prestito dall’Inter allo stesso Sporting, Joao Mario nel luglio 2021 aveva firmato un accordo con i nerazzurri per la rescissione consensuale del contratto. Il giorno seguente, il centrocampista portoghese aveva poi firmato con gli odiati concittadini del Benfica. A quel punto, nell’ottobre dello stesso anno, lo Sporting si era rivolto alla Fifa, chiedendo il riconoscimento dei 30 milioni, ma la Federazione internazionale aveva rigettato l’istanza con un pronunciamento datato 10 luglio 2023. Dopo quella bocciatura, nel settembre 2023, lo Sporting aveva presentato appello e così si è arrivato alla tappa di oggi: il team legale dell’Inter, guidato dall’avvocato Angelo Capellini, ha visto riconosciuto le proprie ragioni dal Tribunale arbitrale per lo Sport. Al momento, sono minime le possibilità che la controparte continui nella battaglia legale.
L’attaccante argentino, uscito nel primo tempo della semifinale d’andata di Champions, si ferma qualche giorno. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno
Lautaro Martinez. Getty
Out col Verona, alto rischio di forfait col Barcellona, qualche chance in più per il Torino. Lautaro Martinez,dopo l’infortunio al 43′ del primo tempo dell’andata di semifinale Champions contro il Barcellona (finita 3-3), si ferma. Gli esami clinici e strumentali eseguiti stamattina all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra per l’attaccante argentino dell’Inter. Lo ha comunicato il club nerazzurro. Le condizioni dell’attaccante saranno valutate giorno dopo giorno. Sarà sicuramente assente domani contro il Verona, poi sarà corsa contro il tempo per riportarlo da Inzaghi in vista del ritorno Champions col Barça.
Ecco perché gli Agenti Sportivi stanno minacciando di dare battaglia dopo le modifiche al Regolamento che disciplina la loro attività.
Articolo a cura di Alberto Porzio, Managing and Founding Partner dello studio LegisLAB, e di Paolo Marsilio, Senior Associate dello studio LegisLAB.
Il 23 aprile, con un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso note rilevanti modifiche al Regolamento Agenti Sportivi, che hanno destato diverse reazioni e polemiche da parte dei suoi destinatari.
Queste modifiche si inseriscono in un contesto normativo, regolamentare e giurisprudenziale già piuttosto delicato per gli agenti sportivi. A livello nazionale, si sono già verificati importanti interventi legislativi e si è ancora in attesa dei relativi decreti attuativi finora mai emanati. A livello internazionale, invece, con l’emanazione del FFAR – FIFA Football Agents Regulations, sono scaturite battaglie legali giunte fino alle aule della giustizia europea, con la FIFA chiamata a difendere la tenuta giuridica del proprio regolamento. Nel frattempo, proprio il FFAR ha subìto la sospensione di rilevanti disposizioni, quali ad esempio quelle relative al tetto alle commissioni per gli agenti.
Da quanto emerso nelle ore successive all’entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, quello che era un delicato equilibrio fra gli stakeholderparrebbe essere stato messo in profonda discussione. Le ragioni delle proteste da parte degli agenti sportivi – che si sono fatti sentire attraverso le proprie principali associazioni di categoria, dando vita a un vero e proprio “strappo” con la FIGC – risiederebbero nell’emanazione di previsioni in contrasto con gli atti legislativi sovraordinati di riferimento a livello nazionale e comunitario.
Nel mirino, in particolare, l’istituto della domiciliazione, di cui al nuovo articolo 23, che prevede da un lato una nuova definizione regolamentare in linea con il summenzionato FFAR e, dall’altro, l’eliminazione dei precedenti requisiti della residenza e dell’abilitazione. La versione precedente del regolamento aveva stabilito che poteva domiciliarsi l’agente sportivo residente da almeno 12 mesi in uno Stato diverso dall’Italia e abilitato ad operare da almeno un anno nella relativa federazione sportiva nazionale, con l’ulteriore requisito dei due mandati eseguiti nell’ultimo anno. Nel nuovo contesto regolamentare – fanno notare gli agenti sportivi che hanno promesso battaglie legali – si consentirebbe la piena operatività nel settore anche ai cittadini italiani o residenti in Italia non in possesso dei requisiti fino a ieri prescritti per l’esercizio della professione di agente sportivo. Più precisamente, la nuova definizione di agente domiciliato consentirebbe ai FIFA licensed agents iscritti nella FIFA Agents Directory (l’albo professionale FIFA) e residenti in Italia di operare sul territorio nazionale, a condizione che siano domiciliati presso un agente FIGC, secondo il nuovo regolamento.
Un’ulteriore modifica che fa discutere riguarda l’art. 21, comma 17, e attiene al divieto di prevedere all’interno dei mandati delle clausole che da un lato limitino la capacità di calciatori e calciatrici di negoziare o concludere autonomamente contratti di prestazione sportiva, e le clausole che dall’altro lato prevedono delle penalizzazioni per gli atleti se questi decidano di gestire autonomamente i contratti. Questa previsione, seppur in linea di massima uniformata con il FFAR, potrebbe nella sostanza attribuire maggior potere negoziale agli atleti ma anche indirettamente ai club.
Quanto aicompensi, questi sono stati riordinati nel nuovo articolo 22, dove da un lato si chiarisce che nessun compenso sarà dovuto all’agente che abbia fornito assistenza in contratti di apprendistato, dall’altro si registra un generale adeguamento al FFAR.
Altra modifica più scontata, visto che tale possibilità era già prevista nei moduli federali resi disponibili dalla stessa FIGC, riguarda l’introduzione della possibilità per gli agenti di rappresentare le calciatrici professioniste. Integrate, infine, le disposizioni relative ai requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro Federale, così come i reati che il soggetto richiedente l’iscrizione non deve aver commesso per poter svolgere la professione.
Le modifiche entrate in vigore parrebbero dunque effettivamente aver inciso su alcuni aspetti rilevanti per la categoria e le osservazioni emerse dalle principali associazioni di categoria sembrano confermare questo scenario. In attesa dei doverosi sviluppi, ciò che è certo è che quanto comunicato dalla FIGC appare un passaggio in parte obbligato, ma tutt’altro che definitivo in attesa dei decreti attuativi a livello nazionale e delle evoluzioni a livello internazionale, nel riordino di una figura professionale fra le più rilevanti nel sistema calcistico.
L’inchiesta “Doppa Curva” partita dalla Procura della Repubblica di Milano e che ha annullato i direttivi delle curve di Inter e Milan portando all’arresto di numerosi esponenti si è allargata alla Giustizia Sportiva con il Procuratore Federale Giusppe Chiné che ha preso le prime decisioni sulle sanzioni da comminare ai tesserati e ai club coinvolti. Non c’è quindi solo l’Inter (LEGGI QUI LE SANZIONI INFLITTE A CLUB, INZAGHI E CALHANOGLU) ma anche il Milan e alcuni suoi tesserati fra i soggetti attenzionati dalla giustizia sportiva.
MULTA PER IL MILAN – Come riportato dal Corriere dello Sport la società rossonera ha patteggiato con la giustizia sportiva una multa da€ 30.000,00 per responsabilità oggettiva nei confronti dei suoi tesserati e per tre posizioni. Inoltre è stata comminata una sanzione di 30 giorni di inibizione e 13mila euro per Fabio Pansa SLO del club rossonero.
CALABRIA NON PATTEGGIA – Fra gli indagati per la giustizia sportiva in casa Milan c’è anche Davide Calabria, ex-capitano e da gennaio sotto contratto con il Bologna, che però a differenza di quanto accaduto a Calhanoglu e Inzaghi ha scelto, come riporta la Gazzetta dello Sport, di non intraprendere la via del patteggiamento con la Procura Figc.
COSA RISCHIA CALABRIA – Il difensore italiano dovrà essere ascoltato dal Procuratore Federale Chiné nei prossimi giorni, ma rischia il deferimento e, di conseguenza, una squalifica più lunga rispetto a quella comminata ad Inzaghi e Calhanoglu che, sfruttando l’accordo pre-processuale hanno usufruito del dimezzamento delle sanzioni. Se si arriverà alla squalifica sarà scontata, inevitabilmente, con la maglia del Bologna.
IL COMUNICATO UFFICIALE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 adottato nei confronti Hakan CALHANOGLU, Simone INZAGHI, Claudio SALA, Massimiliano SILVA, Javier Adelmar ZANETTI, Fabio PANSA e delle società F.C. INTERNAZIONALE MILANO e A.C. MILAN S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta:
Hakan CALHANOGLU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Simone INZAGHI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Claudio SALA, all’epoca dei fatti procuratore, dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e responsabile della sicurezza della prima squadra della medesima società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Massimiliano SILVA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustzia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Javier Adelmar ZANETTI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della sopra indicata società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Fabio PANSA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società A.C. Milan S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso della stagione sportiva 2023-24, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Sud”;
F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità , del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Massimiliano Silva, Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi, Claudio Sala e Javier Adelmar Zanetti;
A.C. MILAN S.p.A, per responsabilità , del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Davide Calabria e Fabio Pansa;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: ⋅ Hakan CALHANOGLU, ⋅ Simone INZAGHI, ⋅ Claudio SALA, ⋅ Massimiliano SILVA, ⋅ Javier Adelmar ZANETTI, ⋅ Fabio PANSA, ⋅ Società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, rappresentata dal legale rappresentante Giuseppe MAROTTA; ⋅ Società A.C. MILAN S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Giorgio Aronne FURLANI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: ⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU, ⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA, ⋅ € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA, ⋅ € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, ⋅ € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A;
Si chiude l’indagine a livello sportivo sui rapporti con gli ultras: tutte le decisioni.
Si chiude con una giornata di squalifica per Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi (che sconteranno con l’Hellas Verona) oltre a multe per l’Inter e il Milan, il caso legato ai rapporti con gli ultras nato dall’inchiesta della Procura di Milano. Lo ha reso noto la FIGC in un comunicato.
IL COMUNICATO UFFICIALE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 adottato nei confronti Hakan CALHANOGLU, Simone INZAGHI, Claudio SALA, Massimiliano SILVA, Javier Adelmar ZANETTI, Fabio PANSA e delle società F.C. INTERNAZIONALE MILANO e A.C. MILAN S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta:
Hakan CALHANOGLU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Simone INZAGHI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Claudio SALA, all’epoca dei fatti procuratore, dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e responsabile della sicurezza della prima squadra della medesima società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Massimiliano SILVA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustzia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Javier Adelmar ZANETTI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della sopra indicata società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
Fabio PANSA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società A.C. Milan S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso della stagione sportiva 2023-24, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Sud”;
F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità , del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Massimiliano Silva, Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi, Claudio Sala e Javier Adelmar Zanetti;
A.C. MILAN S.p.A, per responsabilità , del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Davide Calabria e Fabio Pansa;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: ⋅ Hakan CALHANOGLU, ⋅ Simone INZAGHI, ⋅ Claudio SALA, ⋅ Massimiliano SILVA, ⋅ Javier Adelmar ZANETTI, ⋅ Fabio PANSA, ⋅ Società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, rappresentata dal legale rappresentante Giuseppe MAROTTA; ⋅ Società A.C. MILAN S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Giorgio Aronne FURLANI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: ⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU, ⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA, ⋅ € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI, ⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA, ⋅ € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, ⋅ € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A;
Il Primo Maggio 2025 è dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Uniti per un lavoro sicuro”, questo lo slogan con cui in tutta Italia celebreremo la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori, ricordando le tante conquiste del passato ma soprattutto quello che ancora dobbiamo conquistare (o continuare a difendere).
In primis la salute e sicurezza, oggetto anche di uno dei quesiti referendari su cui saremo chiamati al voto l’8 e 9 giugno. La morte nel peggiore dei casi, ma anche infortuni e malattie professionali restano una piaga del nostro tempo cui il sindacato confederale non smette di far sentire la propria voce, con aziende e istituzioni e attraverso gli rls nei posti di lavoro.
Nel 2024, nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36.464 denunce di infortunio (10 al giorno) e 670 denunce di malattia professionale (2 al giorno).
Il corteo del Primo Maggio a Milano – A Milano l’appuntamento è in corso Venezia (altezza via Palestro), alle ore 9.30, per la partenza del corteo che proseguirà verso piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Case Rotte per arrivare in piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati e delle delegate e dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Luca Stanzione, Giovanni Abimelech, Enrico Vizza.
Gli interventi sul palco saranno moderati da Nicoletta Prandi, giornalista di Radio Lombardia.
Alle ore 12 chiuderà la festa un concerto dei Matrioska.
L’8 e 9 giugno 2025 le cittadine e cittadini saranno chiamati a votare per 5 Referendum. La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili i 4 quesiti referendari sul lavoro, per i quali sono state raccolte oltre 4 milioni di firme, e il referendum sulla cittadinanza, depositato in Cassazione con 637 mila firme.
QUALI SONO I REFERENDUM?
I REFERENDUM SUL LAVORO
1. Stop ai licenziamenti illegittimi
Quesito:«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Il PRIMO dei quattro referendum sul lavoro chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, le lavoratrici e i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi non possono rientrare nel loro posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo. Sono oltre 3 milioni e 500mila ad oggi e aumenteranno nei prossimi anni le lavoratrici e i lavoratori penalizzati da una legge che impedisce il reintegro anche nel caso in cui la/il giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto. Abroghiamo questa norma, diamo uno stop ai licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo.
2. Più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese
Quesito:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Il SECONDO riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. In quelle con meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo oggi una lavoratrice o un lavoratore può al massimo ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto. Questa è una condizione che tiene le/i dipendenti delle piccole imprese (circa 3 milioni e 700mila) in uno stato di forte soggezione. Obiettivo è innalzare le tutele di chi lavora, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato affinché sia la/il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite.
3. Riduzione del lavoro precario
Quesito:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Il TERZO punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine per ridurre la piaga del precariato. In Italia circa 2 milioni e 300 mila persone hanno contratti di lavoro a tempo determinato. I rapporti a termine possono oggi essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione oggettiva che giustifichi il lavoro temporaneo. Rendiamo il lavoro più stabile. Ripristiniamo l’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato.
4. Più sicurezza sul lavoro
Quesito:«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Il QUARTO interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Arrivano fino a 500mila, in Italia, le denunce annuali di infortunio sul lavoro. Quasi 1000 i morti, che vuol dire che in Italia ogni giorno tre lavoratrici o lavoratori muoiono sul lavoro. Modifichiamo le norme attuali, che impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Cambiamo le leggi che favoriscono il ricorso ad appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non in regola con le norme antinfortunistiche. Abrogare le norme in essere ed estendere la responsabilità dell’imprenditore committente significa garantire maggiore sicurezza sul lavoro.
REFERENDUM CITTADINANZA ITALIANA
5. Più integrazione con la cittadinanza italiana
Quesito:«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
Il QUINTO referendum abrogativo propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992. Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.
Il referendum sulla Cittadinanza Italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. Questa modifica costituisce una conquista decisiva per circa 2 milioni e 500mila cittadine e cittadini di origine straniera che nel nostro Paese nascono, crescono, abitano, studiano e lavorano. Allineiamo l’Italia ai maggiori Paesi Europei, che hanno già compreso come promuovere diritti, tutele e opportunità garantisca ricchezza e crescita per l’intero Paese.