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Legittimo oscurare in tempo reale le trasmissioni pirata di eventi in diretta. E nulla da eccepire, inoltre, sul Piracy Shield, il software detective creato da una start-up e donato dalla Lega calcio della Serie A all’AgCom per stanare i pirati dello streaming.
Il Tar Lazio ha respinto nella camera di Consiglio del 17 gennaio il ricorso di Assoprovider (Associazione provider indipendenti, assistita da Fulvio Sarzana) contro le delibere dell’Authority che, a partire dal 2018, hanno dato sostanza alla protezione tempestiva – e non solo formale – del copyright in rete. A difesa delle ragioni del regolatore amministrativo si era costituita anche Fapav – Industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali – con le leghe professioniste di Serie A e Serie B, tutte assistite dallo studio Previti, che possono così brindare per la «piena compatibilità con il quadro legislativo costituzionale ed europeo» statuita dal Tar capitolino.
Il ricorso – Il ricorso principale e i motivi via via aggiunti riguardavano in sostanza la legittimazione dell’Agcom a intervenire in via cautelare, ingiungendo ai “trasportatori di segnale” di inibire entro 30 minuti l’accesso agli indirizzi internet colti in piena e flagrante violazione di copyright (degli eventi sportivi in diretta, per esempio). Tra le varie eccezioni sollevate dai provider indipendenti , l’usurpazione di funzioni giudiziarie per aver l’AgCom adottato delibere “sostitutive” dei poteri della magistratura. Considerazione, questa, recisamente respinta dal Tar, secondo cui non solo la legge prevede l’immediata “cessione” della materia del contendere nel caso di ricorso, appunto, all’autorità giudiziaria, ma addirittura già nelle direttive sul commercio elettronico di inizio millennio (a cominciare dalla 31 del 2000) erano previste azioni inibitorie che «possono essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima» (considerando 45). Quanto alla legittimazione dell’AgCom come fonte normativa, il Tar ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato proprio su questa materia: «Non si può ignorare la nota e riconosciuta elaborazione in materia di c.d. poteri impliciti (anche) delle autorità quali quella di cui qui si tratta, grazie alla quale si è pervenuti a condividere il fatto che sono configurabili funzioni normative in capo a tali soggetti giuridici».
E infine, sull’asserita inesigibilità di correttivi così veloci (30 minuti per disattivare, pena sanzioni per inosservanza all’ordine) «L’esiguità del termine contestata dalla ricorrente, è da rapportare ai tempi – altrettanto esigui – degli eventi sportivi che possono costituire occasione di condotte illecite e all’esigenza di approntare una tutela concreta e non meramente formalistica».