| La nuova legge 2025 sulla sicurezza sul lavoro: cosa cambia davvero nelle “morti bianche” |
| Articolo di alessandro54, realizzato con l’ausilio di ChatGPT, AI di OpenAI. |
| Il Decreto‑legge 31 ottobre 2025, n. 159 entra in vigore immediatamente: badge di cantiere, potenziamento dei controlli, formazione più severa e tutele rafforzate per studenti e superstiti. |
| Il Decreto‑legge 31 ottobre 2025, n. 159 : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2025/11/159-2025-Decreto-Sicurezza-2025.pdf |
Il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto‑legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».
Il provvedimento entra in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.
La legge interviene su un tema cruciale: le morti sul lavoro, ovvero quel fenomeno drammatico delle cosiddette “morti bianche”, che anche oggi continua a mietere vittime nonostante le norme già esistenti.
Le principali novità – Ecco alcuni dei punti chiave del decreto: Rafforzamento della cultura della prevenzione, tracciamento dei near‑miss e dei flussi di manodopera nei cantieri, normazione tecnica (accordi con UNI – Ente Nazionale di Unificazione) gratuiti per aziende.
- Introduzione del Decreto‑legge 31 ottobre 2025, n. 159 che prevede, tra gli altri, il badge di cantiere e la patente a crediti per i lavoratori nei settori dell’appalto e del subappalto.
- Potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell’Arma dei Carabinieri – reparto tutela del lavoro: assunzioni, nuovi organici, rafforzamento delle attività ispettive.
- Maggiore rigore nella formazione e negli enti formatori: accreditamento più stringente, obblighi estesi anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
- Estensione delle tutele assicurative per studenti in alternanza scuola‑lavoro, borse di studio per superstiti delle vittime sul lavoro, rafforzamento della prevenzione.
- Rafforzamento della cultura della prevenzione, tracciamento dei near‑miss e dei flussi di manodopera nei cantieri, normazione tecnica (accordi con UNI – Ente Nazionale di Unificazione) gratuiti per aziende.-
Agricoltura e Art. 2: Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
- Importante novità del 2025: l’articolo 2 introduce disposizioni specifiche per il settore agricolo, collegando sicurezza sul lavoro e qualità del lavoro.
- Le imprese agricole che vogliono entrare nella Rete del lavoro agricolo di qualità devono rispettare le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che quelle sul lavoro regolare.
- Le violazioni anche non definitive in materia di sicurezza comportano l’esclusione dall’iscrizione alla Rete.
- Dal 2026, una quota delle risorse INAIL sarà riservata alle imprese agricole della Rete che adottano misure migliorative per la sicurezza.
- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, un decreto ministeriale definirà i criteri attuativi per rendere operativa la Rete anche sul piano della sicurezza.
Perché è significativo:
- Incentiva comportamenti virtuosi e responsabilità concreta da parte delle imprese agricole.
- Collega la sicurezza sul lavoro alla legalità e alla qualità del lavoro.
- Introduce strumenti concreti di monitoraggio e incentivazione per chi tutela davvero i propri lavoratori.
Quale impatto sulle morti sul lavoro? – La legge non promette miracoli: si tratta di uno strumento che se applicato può alzare la soglia di protezione e incidere sui fattori di rischio principali.
Nei cantieri, dove ancora si registrano molti incidenti gravi e mortali, il badge di cantiere può aiutare a monitorare la presenza e gli spostamenti dei lavoratori, contrastando lavoro sommerso e operatività “in solitaria”.
Il potenziamento degli ispettori significa che le imprese avranno meno margine di “lasciar correre”. La formazione obbligatoria più severa punta a far sì che anche chi opera in ambienti rischiosi abbia davvero strumenti aggiornati per riconoscere i pericoli. Tuttavia:
- Il decreto è urgente, ma serve la piena applicazione, il monitoraggio reale sul campo e la capacità di sanzionare.
- Le norme più generali vanno accompagnate da una cultura di prevenzione continua — non basta il rispetto formale degli adempimenti.
- Occorre che le piccole imprese, i cantieri e i settori più esposti (edilizia, agricoltura, trasporti) siano davvero coinvolti: spesso qui avvengono gli incidenti più gravi.
Cosa cambia subito / cosa richiede attuazione:
- Il decreto entra in vigore immediatamente, ma molte disposizioni (accordi Stato‑Regioni, regolamenti attuativi, norme UNI) richiedono tempi tecnici.
- Alcune misure – come il badge di cantiere o la patente a crediti – richiedono decreti attuativi o specifiche tecniche ancora da definire.
- Le imprese devono già iniziare a orientarsi: revisioni della formazione, verifica degli enti formatori, attenzione agli appalti, preparazione al sistema di tracciamento.
- I lavoratori e le rappresentanze (RLS, sindacati) devono vigilare sull’applicazione e richiedere che le misure non restino sulla carta.
Commento alessandro54: Questo decreto del 2025 segna un passo concreto? — e atteso — nella direzione della tutela della vita nelle aziende e nei cantieri. Ma è solo un passo. Non possiamo ripetere lo stesso ritornello: “abbiamo la legge, ora tutto va bene”. No. Ogni giorno in cui un lavoratore torna a casa è un giorno in cui la prevenzione ha funzionato davvero. Ogni giorno in cui non succede è un giorno in cui qualcuno ha perso troppo.
Le nuove regole sono serie: badge, ispettori, formazione, tutele. Ma se non entrano dentro le imprese, dentro i cantieri, dentro le annotazioni degli RLS, dentro le fasi quotidiane del lavoro, resteranno un titolo su carta.
E quando parliamo di morti sul lavoro — che siano operai su un ponteggio, agricoltori nei campi, autisti sulla strada — non è una questione di procedure: è una questione di dignità. Della dignità di chi al mattino indossa un casco, delle famiglie che aspettano un figlio, di una comunità che non può accettare che il lavoro sia sinonimo di pericolo.
Questo decreto può essere una pietra miliare — ma sta a tutti: imprese, istituzioni, lavoratori, tecnici — costruire la strada che diventi via reale. Non è un obbligo solo formale: è un obbligo umano.
Commento alessandro54: Si parla tanto del badge di cantiere come se fosse già realtà, ma la verità è che le modalità concrete non sono ancora state decise. La legge ha fissato solo il principio, rimandando tutto a un decreto interministeriale che dovrà arrivare entro sessanta giorni. Quel decreto dovrà passare anche dal parere del Garante per la privacy e dal confronto con sindacati e associazioni datoriali. Fino ad allora, insomma, siamo ancora alle intenzioni: prima si definiscano le regole, poi si potrà parlare seriamente di controlli e sicurezza nei cantieri.
E soprattutto, non si dimentichi mai che la sicurezza non è solo una questione di tecnologia, ma di rispetto per la dignità dei lavoratori, che va tutelata prima di ogni altra cosa.
| Infortuni, luci e ombre su badge di cantiere e patente a crediti: l’analisi |
| I due aspetti del decreto-legge 59 del 2025, rubricato ‘Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile’, analizzati da Giada Benincasa |
Badge di cantiere e patente a crediti. Sono i due aspetti del decreto-legge 59 del 2025, rubricato ‘Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile’, analizzati da Giada Benincasa vicepresidente della commissione di certificazione Deal dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
“Non sono ancora state individuate – spiega – le modalità di attuazione del badge di cantiere, le quali verranno determinate, entro sessanta giorni, con apposito decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Decreto interministeriale al quale è stato demandata anche la disciplina sulle specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate“.
“Inoltre – sottolinea – la stessa disposizione interviene in materia di vigilanza ad opera dell’Ispettorato nazionale del lavoro, disciplinando che la stessa dovrà essere orientata, ai fini del rilascio dell’attestato di cui al primo periodo dell’art. 29, comma 7, dl 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. 56/2024, nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Tale disposizione, contenuta al comma 1 dell’art. 3 del dl in commento conferma l’attenzione del legislatore verso un sistema di esternalizzazioni e frammentazione delle filiere produttive, spesso teatro di infortuni e incidenti sul lavoro“.
“In attesa dei decreti di definizione e individuazione delle modalità di attuazione e degli ambiti di estensione per l’applicazione delle misure richiamate – avverte Giada Benincasa – merita evidenziare che, come già sottolineato per il sistema della patente a crediti, anche nel caso di specie emerge un timido coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, relegate ad una mera funzione consultiva nella fase di definizione dei decreti interministeriali. Se infatti tali meccanismi sono destinati ad essere estesi, per analogia, anche ad altri settori economici, il ruolo delle parti sociali diviene allora ancora più strategico al fine di intercettare esigenze e tutele specifiche da attuare in un dato settore”.
“Nonostante l’attenzione posta sulle esternalizzazioni – spiega – sembra che questo ulteriore intervento sul Sistema di qualificazione delle imprese abbia perso, di nuovo, l’opportunità di valorizzare metodologie e strumenti per la verifica della genuinità dei contratti (con particolare riferimento a quelli di appalto e subappalto, quale tipologia contrattuale spesso utilizzata nei cantieri edili e per attività ad alto rischio come quelle svolte negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in cui spesso, se privi di genuinità e non rispettosi della normativa di riferimento, si annidano criticità anche di tipo prevenzionistico”.
Il sistema della patente a crediti – Tecnicamente Giada Benincasa ricorda che “il sistema della patente a crediti è un tema di recente emersione su cui il legislatore ha deciso di intervenire nuovamente, introducendo misure e disposizioni più severe e stringenti, nonostante il breve periodo di applicazione della previgente normativa. Ciò appare sintomatico di un malfunzionamento, sul piano dell’effettività ed efficacia sostanziale, della misura introdotta rispetto agli obiettivi prevenzionistici prefissati, come spesso accade affrontando tematiche inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro“.
“Nel caso di specie, il dl n. 159/2025 modifica nuovamente l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ nonché l’allegato I-bis e l’allegato XII in cui viene aggiunto che all’interno della notifica preliminare di cui all’articolo 99 devono essere specificate le imprese che operano in regime di subappalto. Il rinnovato art. 27, prevede l’introduzione di un nuovo comma, il comma 7-bis, il quale disciplina che la decurtazione dei crediti per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numero 21, avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza e, a tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (Pns) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124“.
“Negli interventi modificativi del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti – fa notare – è possibile rintracciare una chiara volontà di rendere più stringenti controlli e sanzioni. Ed invero, da un lato, al comma 8 viene disposto che le competenti procure della Repubblica devono trasmettere tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti, ‘tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni’; dall’altro lato, al comma 11, viene aumentato del doppio l’importo minimo applicabile per la sanzione amministrativa in caso di mancanza della patente o del documento equivalente, passando dalla locuzione ‘non inferiore a euro 6.000 a “non inferiore a euro 12.000″.
“Nella stessa prospettiva – commenta – si inserisce altresì la previsione per cui entro sessanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, deve individuare, con apposito decreto, gli ambiti di attività a rischio più elevato, tenendo in considerazione la relativa classificazione adottata dall’Inail con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto, al fine di estendere anche a questi il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti ex art. 27″.
Il ‘badge di cantiere’ – “La vera novità del nuovo dl sicurezza – afferma – è rappresentata dall’introduzione del ‘badge di cantiere’ per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Da questo punto di vista, inoltre, le imprese che operano nei cantieri edili non sono gli unici soggetti onerati dal nuovo adempimento: l’art. 3, comma 2, dl 159/2025, stabilisce che tale obbligo si estenderà anche ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato. Analogamente a quanto previsto per il sistema della patente a crediti, tali ambiti dovranno essere individuati, con apposito decreto, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative“, continua.
Nello specifico, esamina, le imprese che operano nei cantieri edili nonché nei settori e negli ambiti che verranno individuati con il decreto del Ministero del lavoro, sono tenuti “a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione”.
Tale tessera, da utilizzare come un badge con i dati identificativi del dipendente, deve essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). A tal proposito, il decreto specifica altresì che, conclude, “per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma Siisl, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro”.

