La versione del 2024 del Club Licensing and Financial Sustainability Regulations è stata arricchita con il nuovo articolo “Licence applicant’s identity, history and legacy”.
Aleksander Ceferin (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)
La UEFA ha pubblicato in questi giorni la nuova edizione del “Club Licensing and Financial Sustainability Regulations”. Si tratta dell’insieme di norme che si applica alle Federazioni e ai club nell’ambito della partecipazione alle competizioni per club maschili da disputarsi sotto l’egida della UEFA: in sostanza, le coppe europee.
Il regolamento definisce, tra le altre cose, «i criteri minimi sportivi, sociali e di sostenibilità ambientale, infrastrutturali, di personale e amministrativi, legali e finanziari che un club deve soddisfare per ottenere una licenza dal proprio licenziante (es. un club di Serie A dalla FIGC, ndr) come parte della procedura di ammissione per partecipare alle competizioni per club UEFA».
La versione del 2024 di questo documento è stata arricchita da un nuovo articolo intitolato “Licence applicant’s identity, history and legacy”, che recita: «Tutti gli elementi che costituiscono l’identità visiva di un club di calcio in connessione e combinazione con il nome ufficiale e/o il nome della squadra nelle competizioni, come lo stemma ufficiale, i loghi, altri marchi e i colori ufficiali del club, devono essere di proprietà e sotto il controllo esclusivo del richiedente la licenza».
Come spiegato dalla UEFA stessa, questa nuova disposizione è stata inserita «per preservare e proteggere l’identità, la storia e l’eredità dei club, rafforzando così l’integrità delle competizioni e il modello sportivo europeo», un tasto sul quale la UEFA batte da anni in contrapposizione soprattutto al lancio del progetto per una Superlega europea.
«La disposizione è allineata con le modifiche del 2024 allo Statuto UEFA che difendono l’integrità delle competizioni per club e i principi di promozione e retrocessione, proteggendo la storia e l’eredità dei club e prevenendo l’elusione dei principi del merito sportivo o del processo di concessione delle licenze. Questa disposizione mira a garantire che i club di calcio siano proprietari dei beni chiave che definiscono la loro identità, salvaguardando così il loro controllo su tali beni, permettendo nel contempo ai club di ottimizzare l’uso commerciale e lo sfruttamento di tali beni», si legge ancora.
Con riferimento allo Statuto UEFA, l’articolo 51 bis specifica infatti che «le Associazioni Membri devono adottare le misure necessarie affinché i club non alterino la loro forma giuridica, la struttura del loro gruppo legale o la loro identità, a danno dell’integrità di una competizione per club; e/o a danno della storia e dell’eredità del club; e/o per eludere i principi del merito sportivo e/o per ottenere impropriamente una licenza».
Aleksander Ceferin (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)
La Federcalcio europea ha modificato il regolamento a seguito dell’introduzione del nuovo format per Champions, Europa League e Conference League.
La rivoluzione del format delle coppe europee a partire dalla stagione 2024/25 è ormai nota. Tra regolamento, premi distribuiti e numero di partite, sono tante le cose che cambieranno a partire dal prossimo anno. I nuovi format portano con sé dei cambiamenti anche per quanto riguarda un altro aspetto molto dibattuto di questi tempi: la multiproprietà.
Sono sempre di più i gruppi che acquistano club sparsi per il mondo con l’obiettivo di creare sinergie e sviluppare dei modelli sostenibili. Tante le storie che coinvolgono anche società di alto livello, come il Manchester City (con il City Football Group), il Milan(con RedBird, che controlla anche il Tolosa), il Chelsea, che fa parte dello stesso gruppo dello Strasburgo o il Lipsia, nella galassia Red Bull.
Nuove regole multiproprietà UEFA – Cosa dice l’articolo 5 – La UEFA ha sempre posto particolare attenzione a queste realtà, in particolare in caso di partecipazione alle coppe europee da parte di squadre che fanno parte dello stesso gruppo. L’articolo 5 del regolamento sulla Champions League recita infatti: «Per garantire l’integrità delle competizioni UEFA per club (vale a dire UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League), si applicano i seguenti criteri:
Nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:
detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
essere socio di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
avere qualsiasi potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club.
Nessuno può essere coinvolto simultaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club.
Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza essendo definiti in questo contesto come:
detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;
avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo del club;
essere azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club;
poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza determinante nel processo decisionale del club».
Al comma 2 dello stesso articolo, si specifica invece che «se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di loro può essere ammesso a una competizione UEFA per club, secondo i seguenti criteri (applicabili in ordine decrescente):
il club che si qualifica per merito sportivo alla più prestigiosa competizione UEFA per club (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League);
il club che si è classificato in posizione migliore nel campionato nazionale dando accesso alla relativa competizione UEFA per club;
il club la cui federazione è classificata più in alto nelle liste d’accesso».
Il comma 3 sottolinea che «le società non ammesse sono sostituite», e dunque che «una società che non è ammessa alla competizione viene sostituita dalla squadra successiva meglio classificata nel massimo campionato nazionale della stessa federazione, a condizione che la nuova società soddisfi i criteri di ammissione».
Nuove regole multiproprietà UEFA – La novità con il cambio format – Fino a questo punto l’articolo 5 è rimasto inalterato, mentre è cambiato il comma 4. Nella versione del regolamento in vigore fino a questa stagione, il testo recitava: «Questo articolo non è applicabile se uno dei casi elencati al paragrafo 5.01 si verifica tra un club qualificato direttamente alla fase a gironi della UEFA Champions League e uno qualificato per una qualsiasi fase della UEFA Europa Conference League».
In sostanza, l’impossibilità per due squadre ammesse alle due diverse competizioni di scontrarsi nel loro cammino europeo “eliminava” i problemi legati alla multiproprietà. La stessa cosa non poteva dirsi per due club controllati dallo stesso azionista e presenti – per esempio – uno in Champions e uno in Europa League. Questo perché l’incrocio tra le competizioni (le terze classificate in Champions scalavano in Europa League) poneva il rischio di una sfida tra i club della medesima proprietà.
Con il nuovo format delle coppe europee, i passaggi da una competizione UEFA per club all’altra sono stati eliminati. Da qui, l’aggiunta del comma 5 che specifica: «Questo articolo non è applicabile se si verifica uno dei casi elencati al Paragrafo 5.01 tra:
un club che si qualifica (in conformità con l’Articolo 3) per la UEFA Champions League e accede direttamente alla fase a gironi e un club che si qualifica per la UEFA Europa League o UEFA Conference League;
un club che si qualifica (in conformità con l’Articolo 3) per la UEFA Champions League e accede direttamente ai playoff (percorso campioni o percorso lega) o al terzo turno di qualificazione del percorso lega o per la UEFA Europa League e accede direttamente alla fase a gironi e un club che si qualifica per la UEFA Conference League».
In sostanza, data l’eliminazione dei passaggi da una coppa europea all’altra all’interno della stessa stagione, la multiproprietà sarà tollerata anche per club che prenderanno parte a competizioni “attigue”, come la Champions e l’Europa League o l’Europa League e la Conference League.